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Matrimonio riparatore

Ultimo Aggiornamento: 03/11/2012 10:49
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03/11/2012 10:49
 
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Nella Bibbia si legge:
« (23)Se. una fanciulla vergine è fidanzata, e un uomo trovandola nella città, si sarà giaciuto con lei, (24) siano condotti ambedue fuori della porta della città e siano lapidati, finché muoiano: la fanciulla perché, pur trovandosi in città, non ha gridato, e l'uomo, perché ha violato la donna del suo prossimo. Togli così il male di mezzo a te. (25) Invece se un uomo trova una giovane fidanzata per i campi, e facendole violenza, si giace con lei, muoia soltanto l'uomo che è giaciuto con quella; (26) ma non far nulla alla giovane, essa non ha commesso colpa degna di morte; è come il caso di uno che, assale il suo prossimo e lo uccide. (27) Infatti, egli ha trovato quella giovane fidanzata per i campi, ella può aver gridato, ma nessuno è venuto in suo aiuto. (28) Se uno trova una fanciulla vergine, non fidanzata, l'afferra e si giace con lei, e verranno scoperti, (29) l'uomo che si sarà giaciuto con la fanciulla deve pagare al padre di lei cinquanta sicli d'argento ed ella sia sua moglie, perché egli l'ha disonorata, né la potrà mai rimandar via per tutta la sua vita »
((Deuteronomio, 22,23-29)[8])
Il versetto (29) è una delle prime attestazioni del costume del "matrimonio riparatore": era concepito come una forma di risarcimento e di tutela per la donna, che avendo perduto l'onore, non sarebbe più potuta essere presa in moglie da nessun altro uomo; invece, come si può notare, la legge protegge la donna anche dall'eventualità di un ripudio successivo.
Il costume del matrimonio riparatore sopravvisse nella cultura occidentale fino a tempi molto recenti: in Italia fino al 1981, allorché un uomo commetteva, nei confronti di una donna nubile e illibata, stupro o violenza carnale punibile con la pena prevista dall'art. 519 e segg. del codice penale, onde evitare il processo o al fine di far cessare la pena detentiva inflitta, poteva offrire alla ragazza il matrimonio riparatore facendo così cessare ogni effetto penale e sociale del suo delitto (art. 544 cod. pen., ora abrogato). Se la ragazza rifiutava la riparazione offerta subiva il disprezzo sociale, e presumibilmente non si sarebbe più sposata. [senza fonte]
Lo stupratore, affinché potesse fruire del beneficio di legge, doveva offrire il matrimonio alla ragazza addossandosi altresì tutte le spese della cerimonia e senza poter pretendere alcuna dote. Tale usanza è stata legalmente abolita nel 1981 attraverso l'abrogazione dell'art. 544 del codice penale (art. 1 L. 5/8/1981 n. 442).
La prima donna italiana a ribellarsi al matrimonio riparatore fu la siciliana Franca Viola nel 1966, rifiutandosi di sposare il suo rapitore e stupratore.
Sono bellissimo...
Administrafan
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