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Matrimonio

Ultimo Aggiornamento: 03/11/2012 10:45
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Con il termine matrimonio si intende un legame fra due o più persone finalizzato alla formazione di una famiglia.
L'articolo 16 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo afferma:
« Articolo 16
Uomini e donne in età adatta hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia, senza alcuna limitazione di razza, cittadinanza o religione. Essi hanno eguali diritti riguardo al matrimonio, durante il matrimonio e all'atto del suo scioglimento.
Il matrimonio potrà essere concluso soltanto con il libero e pieno consenso dei futuri coniugi.
La famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della società e ha diritto ad essere protetta dalla società e dallo Stato. »


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Etimologia [modifica]

La parola matrimonio deriva dal latino matrimonium, ossia dall'unione di due parole latine, mater, madre, genitrice e munus, compito, dovere; il matrimonium era nel diritto romano un "compito della madre", intendendosi il matrimonio come un legame che rendeva legittimi i figli nati dall'unione. Analogamente la parola patrimonium indicava il "compito del padre" di provvedere al sostentamento della famiglia.
In ogni caso, l'utilizzo del termine con riferimento all'unione nuziale si sviluppò con il diritto romano nel quale si diede riconoscimento e corpo al complesso delle situazioni socio-patrimoniali legate al matrimonium.
Definizione, motivazioni e funzione [modifica]

Definizione di matrimonio [modifica]
La definizione del matrimonio è strettamente connessa alla cultura cui si riferisce, e al periodo storico. In molti casi essa passa per la legittimazione giuridica, sociale o religiosa di una relazione fra due individui che potrebbero anche già aver contratto di fatto questo genere di legame. Le motivazioni che portano all'ufficializzazione formale di una relazione sono di vario genere, e solitamente non sono uniche: motivazioni sentimentali o sessuali che necessitano di un'approvazione sociale o religiosa, motivazioni economiche, patrimoniali o politiche che invece richiedono una legittimazione giuridica e quant'altro.
Forme ed effetti del matrimonio [modifica]
Il matrimonio nel diritto romano era essenzialmente una situazione di fatto da cui l'ordinamento faceva discendere gli effetti civili. La forma non era disciplinata. I suoi presupposti erano la convivenza dell'uomo e della donna e la capacità di agire degli sposi, il conubium, che non tutti avevano, differentemente dal diritto moderno. Nel diritto romano arcaico vi erano tre forme tradizionali:
la coemptio, la forma nettamente più diffusa, nella quale il padre plebeo metteva in atto una vendita fittizia della figlia, così emancipandola, al marito. Era una cerimonia di tipo civile, adattamento di un contratto di compravendita, la mancipatio, in cui si sostituiva all'acquisto della proprietà su beni materiali, l'acquisto dell'autorità maritale sulla donna;
la confarreatio, forma minoritaria, scelta dai patrizi e da chi aspirava a cariche religiose, nella quale gli sposi facevano offerta di una torta di farro a Giove Capitolino, alla presenza del sommo pontefice e di chi officiava il rito, il Flamen dialis. Era un matrimonio di tipo religioso;
l'usus: la coabitazione ininterrotta di un anno di un plebeo con una patrizia. Era considerato un matrimonio legale di tipo civile.
In epoca repubblicana queste formalità andarono regredendo fino a scomparire in età imperiale. Dapprima scomparve l'usus, abolito definitivamente probabilmente da Augusto, poi la coemptio, scomparsa già nel I secolo a.c. e infine la confarreatio, cerimonia scomparsa anche tra i patrizi nel I sec. d.c.
A queste forme tradizionali si sostituì una forma più rituale, ma diffusa a tutti gli strati sociali, che era preceduta da un periodo più o meno lungo di fidanzamento, nella quale il fidanzato regalava un anello alla fidanzata e i promessi sposi si regalavano dei doni. La funzione era preceduta da un complesso rituale di vestizione della sposa, alla cui conclusione riceveva a casa sua lo sposo, i suoi familiari, i numerosi testimoni (anche 10) L'auspex, procedeva al sacrificio di un animale (maiale, pecora o bue) e all'esame delle viscere, per verificare il favore degli dei. Quindi in silenzio gli sposi pronunciavano la formula Ubi tu gaius, ego Gaia. Seguivano i festeggiamenti. Al loro termine la sposa veniva condotta da tre sue amiche a casa dello sposo, preceduta da un corteo condotto da tre amici dello sposo.
Il cristianesimo conservò gran parte di queste usanze, eliminando gli elementi che più richiamavano il paganesimo, come il sacrificio animale. All'aruspice si sostituì il sacerdote, quando questa figura emerse tra gli stessi cristiani. Restò l'essenzialità dello scambio del consenso. La cerimonia cristiana rimase per lungo tempo una semplice benedizione degli sposi. Col Concilio di Trento venne disciplinata dal diritto canonico, mentre nei paesi protestanti cominciò a diffondersi l'esigenza di una celebrazione avente gli effetti civili, distinta dal matrimonio religioso.
Fino all'epoca napoleonica lo Stato sostanzialmente recepiva la celebrazione matrimonio e le sue vicende (come la dichiarazione della sua nullità) così come avvenivano davanti alle autorità religiose. Col Codice Napoleonico del 1804, poi esteso fuori dei confini della Francia, invece si stabilì che il matrimonio fosse valido solo se celebrato di fronte a un ufficiale di stato civile. In Italia, con l'entrata in vigore del codice civile il 1 gennaio 1866 fu riconosciuto valore unicamente al matrimonio civile. Chi sceglieva anche il rito religioso lo celebrava precedentemente o successivamente a quello civile. Col Concordato del 1929 fu affiancato al matrimonio civile il matrimonio concordatario.
A partire dal 1984 sono stati riconosciuti gli effetti civili dei matrimoni religiosi celebrati col rito di altre confessioni religiose. Attualmente sono riconosciuti gli effetti civili dei matrimoni religiosi dei riti acattolici attarverso le seguenti intese tra Stato e confessioni religiose:
Tavola Valdese (conclusa 21 febbraio 1984 e approvata con la legge 449/1984, revisione conclusa il 25 gennaio 1993 e approvata con la legge 409/1993)
Assemblee di Dio in Italia (conclusa il 29 dicembre 1986 e approvata con la legge 517/1988)
Unione delle Chiese Cristiane Avventiste del Settimo Giorno (conclusa il 29 dicembre 1986 e approvata con la legge 516/1988, revisione conclusa il 6 novembre 1996 e approvata con la legge 637/1996)
Unione delle Comunità Ebraiche Italiane (conclusa il 27 febbraio 1987 e approvata con la legge 101/1989, revisione conclusa il 6 novembre 1996 e approvata con la legge 638/1996)
Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia (conclusa il 29 marzo 1993 e approvata con la legge 116/1995)
Chiesa Evangelica Luterana in Italia (conclusa il 20 aprile 1993 e approvata con la legge 520/1995)
Queste organizzazioni religiose hanno anche sottoscritto intese con la Chiesa cattolica volte a riconoscere gli effetti civili dei matrimoni misti. Anche ai fini del riconoscimento degli effetti civili del matrimonio religioso, sono in attesa di approvazione legislativa le intese tra lo Stato e le seguenti organizzazioni religiose:
Unione Buddista Italiana (conclusa il 20 marzo 2000, revisione conclusa il 4 aprile 2007)
Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova (conclusa il 20 marzo 2000, revisione conclusa il 4 aprile 2007)
terza revisione dell'intesa con l'Unione delle Chiese Cristiane Avventiste del Settimo Giorno (conclusa il 23 aprile 2004, revisione conclusa il 4 aprile 2007)
terza revisione dell'intesa con la Tavola Valdese (conclusa il 27 maggio 2005, revisione conclusa il 4 aprile 2007)
Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni (conclusa il 4 aprile 2007)
Sacra Arcidiocesi d'Italia ed Esarcato per l'Europa meridionale (conclusa il 4 aprile 2007)
Chiesa Apostolica in Italia (conclusa il 4 aprile 2007)
Unione Induista Italiana (conclusa il 4 aprile 2007)
revisione dell'intesa con le Assemblee di Dio in Italia (conclusa il 2 novembre 2011)
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Il matrimonio e la famiglia
Il concetto di matrimonio è legato a quello di famiglia: i due coniugi formano un nucleo familiare che spesso in seguito si espande con i figli.
Il matrimonio è stato tradizionalmente un prerequisito per creare una famiglia, che solitamente costituisce un mattone costruttivo di una comunità o società.[senza fonte]
Nell'occidente la famiglia nucleare, intesa come comunità in cui vivono i due sposi con i loro figli, è storicamente la forma più comune, riconosciuta già nel diritto romano.[senza fonte]
La maggior parte delle società non occidentali ha una definizione più ampia di famiglia, che comprende una rete familiare estesa e comprendente persone di diverso genere. In alternativa i coniugi possono essere senza figli per infertilità o per scelta.[senza fonte]
Diritti e doveri [modifica]
Il matrimonio conferisce diritti e doveri le proprietà, i legami di parentela, l'appartenenza tribale, le relazioni con la società, l'eredità, la cura dei figli e anche in relazioni più private quali il comportamento sessuale, l'intimità e l'amore.
Il matrimonio in alcune culture e secondo alcuni ordinamenti legislativi: stabilisce il padre legale del figlio di una donna; stabilisce la madre legale di un uomo; dà il controllo al marito o alla sua famiglia della sessualità, lavoro e/o proprietà della moglie; dà il controllo alla moglie o alla sua famiglia della sessualità, lavoro e/o proprietà del marito; stabilisce proprietà comuni a favore dei figli; stabilisce una relazione tra le famiglie del marito e della moglie. Nessuna società fa tutte queste cose contemporaneamente; nessuna di queste è universale (vedi l'articolo di Edmund Leach in "Marriage, Family, and Residence," edito da Paul Bohannan e John Middleton)
Regolazione dei rapporti sessuali [modifica]
Nel mondo ebraico, musulmano o cristiano cattolico, ma anche in altre società con diverse matrici culturali e religiose, il matrimonio è per tradizione un prerequisito per i rapporti sessuali, finalizzati comunque alla legittimazione di una prole in grado di ereditare il patrimonio familiare: si suppone che persone non sposate non debbano avere pratiche sessuali (in tal caso definite fornicazione) al di fuori del matrimonio e tale pratica è socialmente scoraggiata o addirittura criminalizzata. In alcuni casi vengono prese misure estreme, soprattutto nei confronti delle donne, come l'infibulazione.
In alcune culture il concetto di dovere coniugale stabilisce che è diritto di entrambi i coniugi avere rapporti sessuali con il proprio sposo, e che quindi è dovere di ciascuno avere rapporti sessuali con l'altro.
Nella maggior parte degli Stati occidentali buona parte della popolazione accetta da tempi relativamente recenti praticare sesso o formare famiglie senza la necessità di contrarre matrimonio. Il sesso con una persona diversa dal proprio coniuge, detto adulterio, è nella maggior parte delle società meno accettabile e rimane in molti casi comportamento biasimato e talora criminalizzato.
Restrizioni al matrimonio [modifica]
Molte società nel mondo hanno tradizionalmente posto restrizioni al matrimonio tra consanguinei (endogamia) e al matrimonio con più persone (poligamia) oltre che al matrimonio tra due persone dello stesso sesso.
Il riconoscimento del matrimonio [modifica]

Lungi dal limitarsi a questione privata fra i coniugi, il matrimonio è storicamente sempre registrato come atto pubblico, momento di formalizzazione pubblica verso i terzi e verso le istituzioni dell'unione coniugale. Diverso è ovviamente il tipo di riconoscimento, di registrazione, di presa d'atto dagli ordinamenti giuridici e dalle comunità religiose, originandosi in questa differenza una sostanziale diversità di considerazione.
Le coppie solitamente cercano il riconoscimento sociale del loro matrimonio, e molte società richiedono l'approvazione ufficiale da parte di un ente religioso o civile. I sociologi distinguono così tra una cerimonia di matrimonio condotta in base a una religione e a matrimonio civile, sancito dallo Stato.
Il matrimonio, nella maggioranza delle società, è un istituto giuridico e può assumere rilevanza anche nella religione: in alcuni culti ha anche valore di sacramento, e comunque in genere rappresenta un momento di notevole importanza per i fedeli interessati e per la comunità religiosa di riferimento. Si parla pertanto di matrimonio civile in relazione al rito celebrato ai soli fini giuridici, e di matrimonio religioso o confessionale quando il rito sia celebrato da un ministro del culto. In alcuni ordinamenti giuridici è previsto il riconoscimento (talvolta meramente ricettizio) del rito religioso, cui possono attribuirsi effetti civili (spesso a condizione che sia richiesto).
Il modo in cui un matrimonio viene sancito è cambiato nel tempo, così come l'istituzione stessa del matrimonio.
In molte giurisdizioni la cerimonia del matrimonio civile può aver luogo durante la cerimonia del matrimonio religioso, sebbene si tratti di due entità distinte. Nella maggior parte degli stati occidentali il matrimonio può essere celebrato da un sacerdote, ministro o autorità religiosa; in tal caso l'autorità religiosa agisce simultaneamente come autorità religiosa e come ufficiale dello Stato. È quanto avviene anche in Italia con l'istituto del matrimonio concordatario, per cui la semplice celebrazione cattolica può avere anche gli effetti civili (attraverso la sua trascrizione). In alcuni paesi come la Francia, la Germania, la Romania e la Russia, è necessario essere sposati dallo Stato prima di avere una cerimonia religiosa.
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Alcuni stati ammettono i matrimoni fra persone dello stesso sesso o le unioni civili e il matrimonio può essere anche non formalmente celebrato ma sancito per legge come nei matrimoni di fatto (common-law marriage) o matrimoni informali, un istituto storicamente presente in molte culture che prevede un riconoscimento formale degli effetti del matrimonio per coppie che vivono insieme anche senza la celebrazione effettiva del rito. Vi sono viceversa esempi di persone che celebrano un rito religioso che non è civilmente riconosciuto. Tali esempi comprendono le vedove che perderebbero il diritto alla pensione nel caso si risposino e scelgono un rito solo religioso, coppie omosessuali, alcuni gruppi di Mormoni che ammettono la poligamia, coppie in pensione che perderebbero i benefici se legalmente sposate, uomini musulmani che desiderano praticare la poligamia che è ammessa sotto alcune condizioni nell'Islam e immigrati che non vogliono far sapere alle autorità che si sposano o per la sposa che lasciano in patria o per la complessità delle leggi dell'immigrazione che possono rendere difficile la visita delle spose con un visto turistico.
Di pari passo con le diverse concezioni sociali di matrimonio, vanno i suoi diversi riconoscimenti legali nei vari paesi per effetto dell'assunzione negli ordinamenti dei canoni sociali. Nei tempi moderni, il termine matrimonio viene generalmente riservato a un'unione approvata dallo Stato. La locuzione legalmente coniugato/a può essere usata per enfatizzare questo aspetto.
Scioglimento del matrimonio [modifica]

Alcune società contemplano che il legame matrimoniale possa giungere a una conclusione anche in casi diversi dalla morte di almeno uno dei coniugi, e ammettono l'istituto del divorzio.
Col divorzio il matrimonio resta celebrato (in senso civile), ma i suoi effetti vengono terminati per effetto di una decisione solitamente demandata a un giudice.
Vi sono inoltre paesi (tra cui l'Italia) e religioni (ad esempio quella cattolica) che consentono la dichiarazione di nullità (spesso indicata impropriamente con il termine annullamento), con la quale il matrimonio risulta come mai celebrato a causa di talune condizioni che ne avrebbero viziato la correttezza originaria.
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Il matrimonio nell'ordinamento italiano
Il matrimonio è un negozio giuridico ed è regolato nell'ordinamento giuridico italiano dal Libro Primo del Codice Civile cosiddetto "Delle persone e della famiglia". La collocazione del matrimonio nell'ambito del Primo Libro del Codice Civile esclude che l'istituto del matrimonio sia da ricomprendersi nella disciplina dei contratti che viene trattata nel Libro Quarto del Codice Civile. La convenzione matrimoniale è il contratto con il quale i coniugi stabiliscono un regime patrimoniale coniugale diverso dalla comunione legale, e cioè il regime di separazione dei beni o di comunione convenzionale.
La Costituzione italiana dedica alla famiglia tre articoli (collocati all'interno del Titolo II intitolato "Rapporti etico-sociali").
L'art. 29 stabilisce che
"La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio.
Il matrimonio è ordinato sulla eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare".
L'art. 30 stabilisce che
"È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio.
Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.
La legge assicura ai figli nati fuori dal matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.
La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità".
L'art. 31 stabilisce che
"La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose.
Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo".
Diversi tipologie di matrimonio in Italia [modifica]
In Italia sono previste tre forme di matrimonio, quello civile, quello solo religioso e quello religioso con effetti civili (matrimonio concordatario). I matrimoni religiosi i cui effetti sono riconosciuti civilmente dallo Stato italiano sono quelli celebrati davanti a un ministro di culto della confessione religiosa che ha stipulato un'intesa con lo Stato italiano. Il matrimonio cattolico valido solo ai fini religiosi viene definito matrimonio canonico. Attualmente sono riconosciuti i matrimoni celebrati davanti a ministri di culto delle seguenti confessioni religiose:
Chiesa cattolica (matrimonio concordatario);
Chiesa valdese;
Chiesa cristiana avventista del settimo giorno;
Unione delle comunità ebraiche italiane;
Assemblee di Dio in Italia (ADI);
Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia;
Chiesa Evangelica Luterana in Italia.
Il 4 aprile 2007 la Repubblica Italiana ha stipulato intese con alcune organizzazioni religiose che prevedono, tra l'altro, il riconoscimento degli effetti civili dei matrimoni religiosi celebrati davanti ai ministri di culto delle rispettive organizzazioni religiose. Tuttavia queste intese non sono state ancora sottoposte al Consiglio dei ministri per la successiva trasmissione al Parlamento per la conseguente ratifica. Le intese riguardano i rapporti tra la Repubblica Italiana e le seguenti organizzazioni religiose:
Sacra Arcidiocesi Ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale (cristiani ortodossi che si riconoscono nel Patriarcato di Costantinopoli);
Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova in Italia;
Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni (mormoni);
Unione Induista Italiana.
Nessuna intesa è stata ancora raggiunta tra le organizzazioni islamiche in Italia e Repubblica Italiana per attribuire effetti civili ai matrimoni islamici. Le difficoltà nascono dalla mancanza di un'organizzazione degli islamici in Italia e dall'assenza della figura del ministro di culto tra gli islamici sunniti.
Il matrimonio nelle varie culture [modifica]

Matrimonio tra consanguinei (esogamia ed endogamia) [modifica]
La società ha sempre posto restrizioni al matrimonio tra parenti, sebbene il grado delle relazioni proibite vari notevolmente. Gli antropologi si riferiscono a questo genere di restrizioni con il termine di esogamia. Tali restrizioni sono relative al tabù dell'incesto. Gli antropologi hanno segnalato che il tabù dell'incesto può servire per promuovere la solidarietà sociale. In quasi tutte le società il matrimonio tra fratelli e sorelle è vietato, con rare eccezioni quali l'Antico Egitto, la società Hawaiiana, e gli Inca. In molte società il matrimonio tra cugini di primo grado è preferito, mentre all'estremo opposto, la chiesa cattolica medievale proibiva il matrimonio tra cugini lontani. La chiesa cattolica odierna mantiene tuttora uno standard di distanza richiesta (sia in consanguineità che in affinità) per il matrimonio. Nella comunità induista, specialmente nella casta dei Brahmini, è vietato sposare persone dello stesso Gothra, visto che persone dello stesso Gothra sono dette avere la stessa discendenza patriarcale. Nell'antica India quando era valido il Gurukul, lo shishyas (il pupillo) era sconsigliato dallo sposare i figli del Guru siccome lo shishyas era considerato figlio del Guru e sarebbe stato un matrimonio tra fratelli (sebbene ci fossero eccezioni come Abhimanyu, il figlio di Arjuna, sposando Uttara, l'apprendista ballerina di Arjuna nel poema epico Mahābhārata). Molte società hanno adottato anche altre restrizioni su chi può sposarsi, come il divieto di sposare persone con lo stesso cognome o persone con lo stesso animale sacro.
Inversamente, alcune società richiedono che il matrimonio avvenga all'interno di un certo gruppo. Gli antropologi si riferiscono a queste restrizioni con il termine di endogamia. Nell'Antico Egitto, il matrimonio tra fratelli e sorelle era ammesso solo nella famiglia reale; questo privilegio era negato al popolo comune e potrebbe essere servito per concentrare salute e potere in una famiglia. Un esempio di endogamia potrebbe essere la necessità di sposare un appartenente alla stessa tribù. Le leggi razziali adottate da alcune società nel passato, come la Germania Nazista, il Sudafrica dell'apartheid e gran parte degli stati meridionali degli USA prima del 1967, che proibivano il matrimonio tra persone di diversa razza (miscegenazione) potrebbero anch'esse essere considerate esempi di endogamia.
Matrimonio combinato [modifica]
Un matrimonio combinato (o 'di convenienza') è un'unione facilitata da procedure formali da parte di famiglie o gruppi politici. Un'autorità responsabile stabilisce o incoraggia le nozze. L'autorità potrebbe essere costituita dai genitori, dalla famiglia, una figura religiosa o il consenso generale. Le prime due spesso iniziano il processo con la pressione informale e sociale mentre le ultime due cominciano spesso con un sistema o una dichiarazione formale. In entrambi i casi, l'autorità ha un veto vincolante sul matrimonio, e questo sistema è socialmente supportato dal resto della comunità, così che negarlo comporta conseguenze drastiche ed estreme. Una volta dichiarato, un impegno è implicito, che diviene esplicito con una seguente cerimonia formale. Coloro i quali appoggiano le nozze combinate affermano frequentemente che è una tradizione, che si basa sulla morale sociale e che è un bene per le famiglie coinvolte.
In molte zone del mondo, quando una donna non ha ancora raggiunto la pubertà il padre organizza un matrimonio per lei in cambio di una "offerta di matrimonio", anche a un uomo del doppio della età di lei. La donna aveva poco o niente da dire nelle trattative per il matrimonio, le quali potevano occorrere anche senza che ne venisse a conoscenza. Coloro che credono nel matrimonio romantico criticheranno spesso le nozze combinate, considerandole come opprimenti, disumane o immorali. I difensori di questi matrimoni dissentono, riferendosi spesso a culture nelle quali il tasso di successo di queste forme è alto e sostenendo che quasi tutti le coppie imparano ad amarsi e prendersi cura l'uno dell'altro molto profondamente.
Coloro che credono nel matrimonio di convenienza formulano anche delle critiche verso il matrimonio romantico, dicendo che è a breve termine, eccessivamente basato sulla lussuria o immorale. I sostenitori ribattono che è meglio possedere un legame sentimentale prima di prendere un impegno vitalizio. Le culture che aspirano a creare relazioni dopo che le coppie si sono sposate sono quelle con pratiche istituzionalizzate di matrimoni combinati. Le culture le quali giungono a pensare che le nozze dovrebbero essere provate solamente dopo che una compatibilità di breve termine è stata provata adottano i matrimoni romantici. È opinabile quale dei due metodi sia più corretto o quale idee sul matrimonio siano più giuste: le assunzioni sottostanti sono differenti. Molte critiche dell'"altra" forma di matrimonio sono basate su malintese ipotesi a proposito del matrimonio, fatte da differenti punti di vista culturali e in base a ciò che differenti gruppi di persone ritengono debba essere il matrimonio.
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